Trust
– Come fare il trust?
In via di principio la forma del negozio istitutivo di trust è libera. Alcune leggi, come la recente legge di San Marino, prevede la forma dell’atto pubblico se l’atto è stipulato in San Marino, forma scritta altrimenti. Altre leggi straniere, come quella di Malta, espressamente dispongono che un trust possa sorgere in conseguenza di una dichiarazione verbale. Per quanto riguarda l’Italia, dato che la Convenzione dell’Aja si applica ai soli trust risultanti da atto scritto (art. 3), i trust orali e quelli risultanti da un comportamento sono privi di interesse per noi. La forma del negozio istitutivo risente inoltre della forma dei negozi dispositivi che ad esso fanno seguito o che siano ad esso contestuali, pertanto se oggetto dell’atto di disposizione sono beni immobili, l’atto istitutivo sottoscritto contestualmente al negozio dispositivo avverrà nella forma dell’atto pubblico.
– A chi serve il trust?
Il trust è un istituto straordinariamente flessibile e le finalità alle quali è funzionale possono essere le più svariate.
I casi concreti che si possono elencare sono innumerevoli e lo sono tanto più quanto più spiccate sono la fantasia e la abilità dei professionisti che sono chiamati ad agire in questo ambito.
In linea di principio il trust può essere utile ogni qualvolta un certo scopo, che un dato soggetto voglia perseguire con riguardo a determinati beni (immobili, partecipazioni, denaro, strumenti finanziari), sia raggiungibile solo (o sia meglio raggiungibile mediante) con l’affidamento di questi beni a un soggetto diverso (il trustee, appunto) da colui che matura il desiderio di realizzare quello scopo. Per questo motivo, il trust è utile non solo per risolvere problemi personali o familiari, come lo può essere quello finalizzato al mantenimento di un certo tenore di vita del proprio nucleo familiare, o per la tutela di soggetti deboli (minori, disabili, interdetti, anziani), oppure nelle procedure di separazione coniugale, o nella gestione patrimoniale di una coppia di fatto, ma anche per esigenze imprenditoriali: ad esempio, per cercare di organizzare un efficiente passaggio generazionale dell’azienda e, più in generale, del patrimonio dell’imprenditore; per agevolare l’imprenditore nell’esplicazione della concreta sua attività, come può essere per i trust deputati a gestire patti di sindacato, quelli istituiti a garanzia di pagamenti o di cauzioni oppure finalizzati a supportare il buon esito di procedure concorsuali, etc.
– Chi istituisce il trust?
Il disponente (settlor nella traduzione inglese) è chi istituisce il trust ed è colui che si spoglia della proprietà dei propri beni, o di parte di essi, e li trasferisce, con un vero e proprio effetto reale, in proprietà al trustee che dovrà amministrarli in favore del/i beneficiario/i (beneficiary) secondo quanto contenuto nell’atto istitutivo del trust.
– Che effetti si hanno con l’istituzione del trust?
L’effetto più importante che il Trust produce è rappresentato dalla cosiddetta segregazione patrimoniale: i beni in trust sono cioè “blindati”.
Il complesso dei beni che compongono il trust non può essere oggetto di alcuna pretesa da parte di:
creditori del disponente, in quanto i beni costituenti il patrimonio che è stato conferito al “trust” non sono più di proprietà del disponente;
creditori personali del “trustee”, poiché lo stesso, seppur proprietario, detiene i beni conferiti solo in virtù della pregressa costituzione del trust, non a titolo personale, ma in favore del trust e ne dispone secondo le modalità che il “disponente” ha definito all’atto della costituzione del trust stesso;
creditori dei beneficiari o loro eredi, che potranno operare una cessione solo con lo scioglimento del trust (il cui termine viene definito nell’atto di costituzione) ed il conseguente trasferimento della proprietà.
Pertanto solo i creditori del trust, per le obbligazioni contratte dal trustee nella qualità di gestore ed amministratore dei beni in trust, possono rivalersi sul fondo del trust.
– Quali norme deve rispettare il trust?
Il trust che andrò ad istituire deve essere conforme a tre impalcature normative:
– la convenzione dell’Aja sulla legge applicabile ai Trusts e al loro riconoscimento;
– la legge regolatrice prescelta;
– i principi di ordine pubblico della legge del Foro (perché è lì che opera).
– E’ possibile revocare il trust?
Un trust, è di regola, irrevocabile, ma può essere revocabile se l’atto istitutivo così dispone.
Nella maggior parte dei casi, la revocabilità del Trust rischia di porre in dubbio la serietà degli intenti del disponente.
E’ bene sottolineare, infatti, come la irrevocabilità sia portatrice di un’ importante implicazione: il trasferimento al trustee della titolarità dei beni costituiti in trust sarà definitivo, senza possibilità alcuna di “retrocessione”, e, correlativamente il trustee sarà pienamente legittimato – oltre che ad amministrare e gestire – anche a disporre dei suddetti beni, sempre in conformità della prescrizione dell’atto e della legge regolatrice.
– Chi può modificare il trust?
Il disponente all’atto dell’istituzione del Trust può prevedere la possibilità di modificarne le regole di funzionamento o addirittura la legge regolatrice (per esempio passare dalla legge di Malta a quella di Jersey) o un singolo elemento della legge regolatrice. In linea generale l’attribuzione al disponente di un potere di modifica del Trust, pur consentito dalla maggior parte delle leggi sui Trust, potrebbe inficiare la tenuta del trust e farlo assimilare ad un mandato fiduciario, con tutte le conseguenze legali e fiscali che ne derivano e pregiudicare le finalità di segregazione per le quali è stato creato. Il potere di modificare l’atto istitutivo di trust può essere attribuito al trustee, magari subordinandone l’esercizio al consenso del disponente o del guardiano
– Quali beni possono essere inseriti in un trust?
Oggetto di un Trust possono essere beni di qualsiasi natura: beni immobili, beni mobili registrati, danaro, opere d’arte, diritti d’autore, gioielli, barche, quote sociali non azionarie, titoli di Stato, quote di fondi comuni d’investimento, altri strumenti finanziari, etc. Questo rappresenta sicuramente un valore aggiunto del trust rispetto ad altri strumenti di protezione patrimoniale. I beni inseriti nel fondo in Trust diventano di proprietà del Trustee ancorché la sua proprietà sia finalizzata alla realizzazione degli scopi del Trust. I beni apportati in Trust possono anche provenire da soggetti diversi dal disponente che ha istituito il Trust.
– Che differenza c’è tra trust e fondo patrimoniale?
Il fondo patrimoniale è il particolare strumento giuridico attraverso il quale i coniugi possono vincolare beni personali per i bisogni della famiglia.
- Una prima differenza tra il trust è fondo patrimoniale è che nel primo possono essere trasferiti bene di qualsiasi natura, nel secondo è possibile far confluire solo beni per i quali è possibile dare pubblicità nei pubblici registri al vincolo di destinazione, cioè beni immobili, beni mobili registrati e titolo di credito;
- Il fondo patrimoniale può essere stipulato solo da persone coniugate ed è legato alla durata del vincolo matrimoniale. Il trust può essere istituito da qualunque soggetto per soddisfare i bisogni di famiglie non fondate sul matrimonio.
- L’atto istitutivo di trust evidenzia un programma mentre l’istituzione del fondo patrimoniale non può essere considerata un negozio di tipo programmatico poiché esso è relativo esclusivamente a beni già esistenti.
- La protezione patrimoniale data dal fondo è limitata: se è vero che i beni conferiti nel fondo non possono essere oggetto di atti di esecuzione forzata per debiti che non siano relativi ai bisogni della famiglia, è altrettanto vero che è necessario dimostrare – e l’onere della prova grava sui coniugi – che il creditore fosse a conoscenza del fatto che tali debiti erano stati contratti per esigenze diverse da quelle familiari. La protezione del trust, grazie all’effetto segregativo, è invece totale giacchè, non solo i creditori del disponente non possono agire contro i beni del trust (salvo in caso di buon esito dell’azione revocatoria dell’atto con cui il disponente ha dotato il fondo in trust, se ne sussistano i presupposti), ma neppure i creditori del trustee possono in alcun modo rivalersi per debiti di costui sui beni del fondo per chè quei beni non si confondono con il suo patrimonio. Infine, neanche i creditori dei beneficiari potranno agire sui beni o sui redditi se il trust è discrezionale.
- Sotto il profilo formale, il trust richiede forme meno rigorose rispetto al fondo patrimoniale che, se viene costituito dai coniugi, deve rivestire necessariamente la forma dell’atto pubblico (al pari di ogni altra convenzione matrimoniale) e, se effettuato da un terzo, può essere disposto anche per testamento.
Invece l’atto istitutivo di trust, pur dovendo risultare per iscritto, può assumere la forma di scrittura privata, ed è quella che ormai la prassi ha adottato per i trust interni.
– Che differenza c’è tra trust e mandato fiduciario?
Il trust si differenzia notevolmente dall’intestazione “fiduciaria” di un bene ad una società fiduciaria. Quando si affidano beni o quote societarie ad una fiduciaria, il fiduciario si intesta i beni fiduciati, ma come mero “prestanome”, in quanto la proprietà sostanziale dei beni oggetto del contratto rimane in capo al fiduciante: è sempre lui che decide cosa fare di volta in volta di quelle quote o del bene. Nel trust , invece, il disponente perde la titolarità del bene e il trustee fa quello che gli è stato detto nell’atto di trust, ma sarà assolutamente autonomo nelle sue scelte. Il mandato fiduciario si estingue, generalmente, alla morte del fiduciante; il trust resta in vita anche in caso di morte del disponente, in quanto l’attuazione del compito ha una propria autonomia che travalica la vita dei soggetti coinvolti. Nel mandato il mandante ha rimedi giuridici contro il mandatario “infedele”, nel trust il disponente non ha rimedi giuridici contro il trustee, in quanto non nasce tra i due un rapporto contrattuale; azioni contro il trustee possono essere intentate dai beneficiari del trust, dai soggetti ai quali il disponente abbia conferito questa legittimazione, dal guardiano del trust.
– Quanti e quali paesi hanno una legge sul trust?
Molti paesi si sono dotati di una legge sui Trust.
L’ultimo in ordine di tempo è la Repubblica di San Marino; in Europa, tra gli altri, Cipro, Malta,Regno Unito.
– Il trust è riconosciuto in Italia?
L’Italia nel 1989 con la legge 364 ha la ratificato la convezione dell’Aja del 1985 sulla “legge applicabile ai Trust ed al loro riconoscimento”; legge è entrata in vigore nel nostro Paese il 1 gennaio 1992.
Quindi a partire dal 1 gennaio del 1992 il Trust è formalmente riconosciuto in Italia ovvero produce effetti giuridici nel nostro ordinamento.
L’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale che ne è seguita ha confermato la piena legittimità dell’istituzione, da parte dei cittadini italiani, di c.d. Trust interni.
Si tratta di Trust caratterizzati dal fatto che il disponente, i beneficiari, il Trustee ed i beni conferiti in Trust sono italiani, mentre la legge regolatrice è quella di uno dei numerosi Stati stranieri che disciplinano il Trust.
– Il trust può essere utilizzato per la pianificazione successoria?
Certamente. L’aver istituito un Trust in vita consente di:
- Evitare, alla morte del disponente, l’apertura di una successione ereditaria: tutti i beni vengono conferiti in Trust prima;
- Nessuna imposta di successione sarà dovuta in assenza di successione ereditaria;
- L’opportunità per il disponente di disporre dei propri beni, nel rispetto delle rispettive quote di legittima, a favore dei beneficiari nella maniera più duttile possibile, in base agli effettivi bisogni della famiglia.
– Il trust è utile per il passaggio generazionale delle aziende?
Per evitare il rischio che alla morte dell’imprenditore, che guidava l’azienda, le quote della stessa vadano in successione a più eredi legittimi, venendosi a creare una situazione in cui l’unico figlio capace di gestire l’azienda si troverebbe con una quota minoritaria della srl e pertanto impossibilitato nella gestione, l’imprenditore, in qualità di disponente, potrebbe istituire un trust conferendo ad un trustee professionale il 100% delle quote della srl, rimanendo sempre lui amministratore della società.
Pertanto, fin quando lui è in vita, sarà lui a decidere il suo successore nell’azienda.
La figura del trustee verrà in rilievo alla morte dell’imprenditore. Questi avrà dato istruzioni al trustee affinchè alla sua morte 1) nomini come amministratore della società il figlio capace di gestirla, oppure 2) metta alla prova, uno dopo l’altro, i suoi figli nella guida dell’impresa di famiglia, scegliendo alla fine chi riterrà più degno di gestirla, 3) divida gli eventuali profitti della srl in modo paritetico tra tutti i beneficiari.
– Il trust tutela le coppie di fatto?
Allo stato attuale, la legge italiana non tutela (o tutela solo in modo marginale) le coppie di fatto ovvero persone che convivono senza alcun vincolo coniugale (etero o omosessuali che siano).
Con il trust puo’ creare uno strumento assimilabile alla comunione legale per garantire e tutelare i conviventi in caso di decesso, di temporanea o definitiva disabilità di un membro della coppia, e nell’ipotesi in cui il rapporto abbia termine.
– Il trust è riconosciuto nei tribunali italiani?
Stiamo assistendo da svariati anni ad un continuo prodursi di sentenze di merito e di legittimità in materia di trust (più di un centinaio) che ne hanno riconosciuto la validità giuridica. (Il solo Tribunale di Belluno, con una decisione, ormai datata, del 25 settembre 2002, si è espresso in senso sfavorevole al Trust). L’iniziale questione della legittimità dei trust “interni” nel nostro ordinamento è da considerarsi superata. La giurisprudenza italiana (come anche l’Agenzia delle Entrate) ha ormai unanimemente accolto il principio per cui un cittadino di uno Stato ratificante, che non conosca i trust, sia legittimato ad istituire un trust nel proprio Stato, sottoponendolo a una legge straniera che disciplini i trust; questo anche in ossequio del principio del primato della volontà delle parti nella scelta della legge regolatrice delle loro obbligazioni previsto dalla Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. La giurisprudenza ha inoltre precisato che la sottoposizione del negozio alla legge straniera deve rispondere ad esigenze meritevoli di tutela ed essere rispettoso dei requisiti minimi che la Convenzione dell’Aja richiede all’art. 2.
– Che differenza c’è tra trust e patrimoni destinati ad uno specifico affare (art.2447 bis del cod. civile)?
I patrimoni destinati ad uno specifico affare previsti dell’art. 2447 bis del c.c. sono di due tipi: la prima fattispecie è quella della cosiddetta separazione industriale o operativa, la seconda fattispecie è la cosiddetta separazione finanziaria. Le differenze con il trust sono numerose.
– L’ambito di applicazione dell’art. 2447 bis del codice civile riguarda solo determinati tipi societari, mentre il trust non ha limitazioni in tal senso.
– Altra differenza sostanziale è la staticità del patrimonio destinato:fin dalla costituzione e per tutta la durata dell’affare il patrimonio destinato è determinato in relazione ai beni ed ai rapporti giuridici che lo compongono; non avviene ciò per il trust, il trustee ha ampio spazio di agire sul patrimonio: lo può permutare, surrogare, cambiare, incrementare.
– Nei patrimoni destinati, sia la somma finanziata, nel caso di finanziamento destinato, sia i beni strumentali vincolati, fanno sempre parte del patrimonio della società, sui quali i creditori sociali possono compiere atti conservativi, l’unica cosa oggetto di separazione sono i proventi dell’affare e i frutti dello stesso, quindi delle cose future; nel trust c’è piena separazione del patrimonio (tranne nel trust auto-dichiarato).
– Il patrimonio destinato è necessariamente gestito dagli amministratori della società che li ha costituiti, in capo a questi non si creano delle obbligazioni fiduciarie, come invece avviene nel trust con il trustee.
-Altro elemento di criticità dei patrimoni destinati è l’incertezza che si può creare nella definizione di “specificità” dell’affare, che non potrebbe essere tale per il codice civile e quindi non giustificano la costituzione del patrimonio destinato mentre possono essere una legittima finalità per la costituzione di un Trust.
– Il trust tutela i disabili?
I genitori possono garantire la serenità futura di un figlio diversamente abile istituendo un Trust, cui conferiscono un patrimonio che sarà poi amministrato da una persona di fiducia (il trusteee). I genitori possono attribuire al trustee l’obbligo di garantire al figlio, in caso di loro morte, cure e aiuti, ma anche di vigilare sull’istituto di cura, cambiandolo in caso di necessità.
– Il trust ha una contabilità?
Il trustee ha un obbligo di “Rendiconto” e quindi mantiene una contabilità accurata e la documentazione di supporto necessaria a qualsiasi operazione. Generalmente il trustee consegna ai beneficiari e al guardiano, ogni anno il rendiconto dell’anno solare precedente costituito da:
1. la relazione sull’andamento del trust;
2. l’inventario del fondo in trust.
Il rendiconto approvato manleva il trustee in via definitiva anche nei confronti del suo successore, salve ipotesi di grave negligenza, imprudenza o imperizia del trustee. Il rendiconto non approvato, impone al trustee di convocare il prima possibile i beneficiari e il guardiano per fornire loro ogni chiarimento. Il trustee annota sul Libro degli Eventi l’esito di qualsiasi riunione riguardante il rendiconto. Il trustee mantiene e aggiorna il “Libro degli Eventi” vidimato da un notaio. Il trustee annota in questo Libro: ogni avvenimento o comunicazione inerente il trust ivi prevista; ogni altro avvenimento o comunicazione di cui ritiene opportuno conservare prova o memoria; gli estratti e il contenuto degli atti per i quali i termini del trust prescrivono la forma autentica o che comunque il Trustee ritiene opportuno registrare. Di essi il trustee mantiene raccolta completa; ogni evento riguardante le posizioni beneficiarie. Chiunque contragga con il trustee è legittimato a far pieno affidamento sulle risultanze del Libro degli Eventi.
– Perchè viene spesso scelta la legge di Jersey come regolatrice del trust?
La legge di Jersey viene scelta frequentemente perché è moderna e spesso modificata dal locale legislatore per soddisfare esigenze manifestatesi nel corso della sua applicazione all’estero; infatti la stragrande maggioranza dei trust sottoposti alla legge di Jersey non riguarda residenti dell’isola, ma stranieri. Ne esiste una traduzione in lingua italiana. Ulteriori ragioni di questa scelta è che.esiste una giurisprudenza vigorosa, frutto dell’opera di magistrati di alto livello; le sue norme sono quasi tutte derogabili dalle clausole degli atti istitutivi di trust, pochissime sono le disposizioni imperative.
– Quanto costa istituire e mantenere un trust?
Per la redazione dell’atto di trust il disponente potrebbe chiedere assistenza ad un professionista esperto accordandosi per una parcella predeterminata oppure per un costo orario. L’ufficio di trustee può essere svolto anche gratuitamente, ma, generalmente, il trustee percepisce un corrispettivo stabilito sulla base del valore del patrimonio posto in trust.
– Il trust è soggetto a revocatoria da parte dei creditori?
Un trust può essere soggetto a revocatoria nel caso in cui la persona usi questo strumento per sottrarre dei beni a creditori o al fisco. Normalmente se oggi ci si spossessa di un bene e tra due o tre anni si hanno problemi o si contraggono debiti un trust non è revocabile ma, qualora sia dimostrabile che il trust è stato fatto quando si era già a conoscenza di tali problemi, la giurisprudenza in merito insegna che l’atto è revocabile. Va considerato che la stessa convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 ha espressamente stabilito che il trust, benché necessariamente regolato da una legge straniera, non può non soggiacere alle norme e ai principi inderogabili di fonte interna, tesi a tutelare interessi di carattere pubblicistico. Fra di essi rientra a pieno titolo la tutela dei creditori lesi da atti dispositivi del debitore, mercé il ricorso all’azione revocatoria ordinaria.
– Quali sono le imposte da pagare al trasferimento degli immobili al trust?
Le imposte ipocatastali sono normalmente il 3% del valore dei beni (rivalutato al momento del conferimento) e se i beneficiari del trust sono gli eredi naturali del disponente queste vengono ridotte secondo gli attuali termini di legge sulla successione fino a zero.
– Che succede se il trustee fallisce?
Per l’effetto giuridico della “segregazione”, i beni in trust sono esclusi dal patrimonio del trustee e pertanto non vengono minimamente toccati da un fallimento o anche dai semplici debiti del trustee.
Normalmente il vecchio trustee nominerà un nuovo trustee e questi continuerà l’attività di trustee.
Qualora il vecchio trustee non nominasse il nuovo trustee potrà farlo il settlor (disponente) o il protector (guardiano) secondo quanto disposto nell’atto di trust.
– Chi controlla il trust?
Il guardiano (in inglese protector) è colui che controlla l’attività del trustee, fa in modo che il trustee adempia fedelmente le volontà scritte e consacrate dal disponente, acconsente agli atti più rilevanti, riceve la rendicontazione di ciò che il trustee ha compiuto.
Non è da confondere con il collegio sindacale previsto nelle società, perché nel caso del guardiano la personalizzazione è molto accentuata: non deve essere necessariamente un professionista, ma una persona di fiducia del disponente.
– Che tasse paga il trust?
In termini generali si può dire che il Trust è sottoposto ad una imposizione:
- Diretta
- Indiretta
1) Imposizione diretta: il comma 74, modificando l’art. 73 del TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI del 22.12.1986, n. 917, include i trust tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES). In tal modo è stata riconosciuta ai trust un’autonomia soggettività tributaria rilevante ai fini dell’imposta tipica delle società, degli enti commerciali e non commerciali.
Il legislatore all’art. 73 ha individuato, ai fini della imposizione dei redditi, due principali tipologie di trust:
- trust con beneficiari individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari stessi (trust trasparenti)
- trust senza beneficiari individuati, i cui redditi vengono tassati direttamente in capo al trust (trust opachi)
Precisiamo che, per aversi imposizione dei redditi in capo al beneficiario del trust, è necessario che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza.
2) In materia di imposizione indiretta, puntuali disposizioni sono state introdotte:
- con la legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha assoggettato la costituzione dei vincoli di destinazione sui beni e diritti all’imposta sulle successioni e donazioni
- e in ultimo con la finanziaria 2007 che ha introdotto alcune franchigie ed esenzioni
Secondo l’Agenzia delle Entrate (CIRCOLARE N. 48/E/2007 – CIRCOLARE N. 3/E/2008), l’atto di costituzione del trust, che realizza il trasferimento della proprietà dei beni segregati, integra da subito la fattispecie impositiva del tributo sulle successioni e donazioni (con aliquota proprorzionale in misura dipendente dal rapporto di più o meno intensa familiarità tra il disponente e i beneficiari).
Questa tassazione immediata dell’atto di dotazione è stata contestata in numerose sentenze di Commissioni Tributarie Provinciali, in quanto il presupposto dell’imposta di donazione è l’arricchimento del beneficiario, che invero si realizzerà se e nel momento in cui il trustee effettuerà attribuzioni in suo favore.
In materia di imposte ipotecaria e catastale l’Agenzia si è espressa nel senso che le stesse debbano essere applicate in misura proporzionale tanto al momento del passaggio dei beni dal disponente al trustee quanto al momento della devoluzione finale, in quanto considerate quale “corrispettivo” per l’esecuzione delle formalità di trascrizione.
– Chi e come scegliere la legge straniera che regola il trust?
La scelta della legge viene effettuata all’atto dell’ istituzione del Trust dal disponente. Nell’effettuare tale scelta occorre considerare molti aspetti tra i quali i più rilevanti sono:
– presenza dei requisiti minimi perché il trust possa essere riconosciuto in Italia in base alla Convenzione dell’Aja;
– tradizione in materia di trust;
– che si sia formata una corposa giurisprudenza.
– Il trust può essere uno strumento alternativo all’ipoteca?
Con riguardo alla finalità di garanzia dei finanziamenti bancari il Trust può essere un’alternativa vantaggiosa rispetto agli strumenti tradizionali, come ad esempio l’ipoteca. Grazie all’effetto di segregazione reale, il trust può essere una garanzia migliore per l’istituzione creditizia in termini di rapidità, economicità ed efficacia per garantire al creditore l’escussione, in caso di inadempimento, senza dover adottare procedure esecutive. Il soggetto che richiede il mutuo alla banca può conferire in trust i beni che dovranno costituire la garanzia offerta alla banca ed indicare la banca stessa quale beneficiario del trust. In caso di inadempimento da parte del soggetto che ha richiesto il mutuo, la Banca verrà soddisfatta dal trust. Il soggetto richiedente, a sua volta, non dovrà, in caso di richiesta di nuovi mutui ad altre banche, sostenere i costi di costituzione di una ipoteca ma semplicemente aggiungere e/o sostituire la nuova banca quale beneficiario del Trust.
– Il trust come strumento di project finance?
Il trust può trovare utile applicazione anche nel cosiddetto project financing, cioè in quei casi in cui il progetto di investimento per la costruzione e la gestione di impianti o di infrastrutture si fonda su finanziamenti che dipendono non dalle garanzie offerte dai promotori ma principalmente dal flusso di pagamenti che il progetto stesso, una volta realizzato, è ritenuto in grado di generare (si pensi alla costruzione di opere pubbliche come un’autostrada). In questi casi, può essere nominato un trustee con l’incarico di raccogliere i proventi dell’opera costituita (ad esempio i pedaggi autostradali), curandone l’incasso e la ripartizione tra l’impresa appaltatrice e i soggetti finanziatori. In particolare, qualora i finanziamenti siano concessi da un pool di istituti di credito, il trustee incassa le somme a beneficio di tutti i finanziatori, assicurando la concentrazione in un unico soggetto delle funzioni attinenti al rimborso del finanziamento, che verrà successivamente ridistribuito ad ogni istituto finanziatore proporzionalmente all’ammontare da ciascuno di essi erogato. La concentrazione dell’incasso sul trustee evita che le somme in questione entrino nel patrimonio della società finanziata e che quindi su di esse possano esplicarsi le pretese di altri creditori. Il trustee può essere incaricato dell’assolvimento di compiti molto ampi, connessi in via diretta o indiretta alla gestione del contratto di finanziamento, come, ad esempio, i solleciti nei pagamenti, l’esame di eventuali modifiche contrattuali, la gestione delle eventuali garanzie connesse al finanziamento, eccetera.
– Il trust per le fondazioni bancarie?
Le fondazioni bancarie devono, per legge, impiegare il reddito derivante dai propri investimenti per perseguire i scopi di pubblica utilità: spesso quindi i beneficiari di tali erogazioni sono gli enti pubblici ( comuni, province, etc) Spesso i problemi di burocrazia, di gestione dei fondi e di funzionamento dell’ apparato amministrativo rendono però insufficienti i fondi erogati dalla fondazione alla realizzazione dell’opera preventivata. Il Trust può divenire un formidabile strumento di gestione e di controllo sul corretto utilizzo dei fondi erogati dalla fondazione bancaria: sarà il Trust ad occuparsi della realizzazione dell’opera (ad esempio una struttura scolastica, un museo, etc) dall’ inizio alla fine (senza più rischi connessi ad eventuali mutamenti nel governo dell’ ente pubblico) con soddisfazione per la fondazione, per l’ente pubblico e per la comunità intera.
– Il trust come strumento per la gestione di opere d’arte?
Un collezionista può trasferire al Trust la proprietà della propria collezione; in tal modo la collezione esce in maniera definitiva dal suo patrimonio senza che sia aggredibile dagli eredi (del collezionista).
Il beneficiario del Trust sarà il museo o la galleria d’arte prescelta dal collezionista. Il museo o la galleria d’arte avrà l’obbligo di esporre la collezione mantenerla. Il collezionista nell’atto istitutivo del Trust potrà inoltre prevedere che, al verificarsi di determinate condizioni, il Trust debba provvedere alla vendita della collezione (in tutto o in parte) destinando il relativo ricavato ai nipoti del collezionista stesso o ad altre finalità benefiche.
– Il trust come strumento nella crisi d’impresa?
Il trust è uno strumento sempre più utilizzato al fine di agevolare il buon esito di procedure concorsuali.
L’ipotesi più frequente è quella che si verifica quando un terzo mette a disposizione dell’imprenditore, sottoposto a procedura concorsuale, determinati suoi beni per favorire l’approvazione di un concordato preventivo e cioè per dar modo ai creditori e al giudice di convincersi che la proposta concordataria è seria e che essa, una volta approvata, non presenta il rischio di inefficienze o di difficoltà attuative. La realizzazione delle aspettative dei creditori si può attuare solo con uno strumento che vincoli giuridicamente, per il tempo necessario, il patrimonio del debitore e gli eventuali apporti dei terzi allo scopo perseguito nel piano. Ed, inoltre, c’è un altro aspetto non di poco conto da tenere presente che, se anche il terzo volesse mantenere l’impegno assunto, i suoi creditori personali potrebbero legittimamente attaccare i beni del terzo qualora questi avessero legittime pretese creditorie nei suoi confronti con la conseguenza della perdita di quei beni per la procedura. Per mettere dunque “in sicurezza” questi beni finalizzati al successo della procedura si può ricorrere al trust, intestando questi beni al trustee, nella persona del commissario giudiziale del concordato preventivo, e con ciò realizzando sia l’obiettivo di sottrarli alla disponibilità degli attuali proprietari (che potrebbero anche distrarli rispetto alla promessa destinazione al successo del concordato) sia l’obiettivo di evitare che i creditori dei proprietari di detti beni possano, nel mentre dello svolgimento della procedura, sottoporre questi beni a procedimenti esecutivi incompatibili con la loro destinazione al concordato.
– In quali stati la convenzione è in vigore?
Australia, Canada, Hong Kong (Cina), Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Olanda, Regno Unito (e territori dipendenti), San Marino, Svizzera.
– Qual’è l’oggetto principale della convenzione dell’Aja?
Due sono i principali oggetti della Convenzione: determinare la legge applicabile a un trust in una situazione di conflitto di leggi; assicurare il riconoscimento dei trust. Sul primo punto, la Convenzione detta la regola di base: un trust è retto dalla legge scelta dal disponente (art. 6); sul secondo punto, la Convenzione, obbliga gli Stati ratificanti a riconoscere i trust regolati da una legge straniera (art. 11): da una qualsiasi legge straniera o, qualora uno Stato si sia avvalso della riserva prevista dall’art. 21, solo dalle leggi degli Stati contraenti (nessuno Stato si è avvalso di questa riserva).