Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone, che ha trovato legittimazione giuridica in Italia a seguito dell’adesione del nostro paese alla Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trusts e al loro riconoscimento, avvenuta in forza della legge 16/10/89 n. 364, in vigore dal 1° gennaio 1992.
In sostanza si tratta di un rapporto giuridico fiduciario in virtù del quale il proprietario di alcuni beni si spoglia degli stessi e li conferisce ad una terza persona che ne diviene proprietario, questi li amministrerà in favore di uno o più beneficiari, o per uno specifico scopo, indicati dal soggetto iniziale.
Più precisamente: il DISPONENTE (settlor nella traduzione inglese) è chi istituisce il trust ed è colui che si spoglia della proprietà dei propri beni, o di parte di essi, e li trasferisce, con un vero e proprio effetto reale, in proprietà al TRUSTEE che dovrà amministrarli in favore del/i BENEFICIARIO/I (beneficiary) secondo quanto contenuto nell’atto istitutivo del trust.
Pertanto i soggetti coinvolti sono essenzialmente tre il disponente, il trustee, e il/i beneficiario/i (vedremo che a questi si aggiunge un’altra figura eventuale: il guardiano o protector del trust).
Il soggetto che istituisce il trust è il disponente: colui che, persona fisica o giuridica, conferisce irrevocabilmente nel trust i beni che costituiscono il fondo del trust, detta le regole del trust, ne indica lo scopo e che inizialmente nomina uno o più trustee; di solito, il disponente indica anche i beneficiari (oppure le regole per individuarli) nonché uno o più protector.
Il trustee è colui che, persona fisica o giuridica, in forza dell’atto istitutivo del trust, diviene il solo e legittimo proprietario dei beni, che li riceve per realizzare la finalità che gli è stata indicata.
Ma chiariamo subito un concetto: la proprietà comunemente intesa dal nostro sistema civile, è profondamente diversa da quello intesa dai sistemi di common law e nel caso specifico del trust.
Il nostro sistema pone l’attenzione sul diritto assoluto, inviolabile, inscalfibile, che ha il proprietario sul bene: il bene immobile, può essere locato, dato in usufrutto, in comodato d’uso, in gestione ed altro, ma il proprietario c’è sempre ed è individuato.
Nel trust, l’attenzione si sposta sul bene (mobile, immobile, o altro), di colui che lo cede in gestione, di colui che lo gestisce, di colui che trae i benefici della gestione.
La conseguenza è che i beni trasferiti al trustee non sono “suoi” a tutti gli effetti; per esempio se egli ha debiti propri, i suoi creditori non possono attaccare i beni facenti parte del trust; se egli muore, i suoi eredi non possono fare propri i beni in trust; se egli fallisce quei beni non entrano nella massa fallimentare; etc.
Il Trust è quindi uno strumento che consente la protezione di un patrimonio rispetto alle vicende personali dei soggetti coinvolti, per sempre, laddove rispetti determinati requisiti.
Con l’istituzione del trust si viene quindi a realizzare quell’effetto che i giuristi chiamano “segregazione” del patrimonio conferito.
Pertanto, riassumendo, il complesso dei beni che compongono il trust non può essere oggetto di alcuna pretesa da parte di:
- creditori del disponente, in quanto i beni costituenti il patrimonio che è stato conferito al “trust” non sono più di proprietà del disponente;
- creditori personali del “trustee”, poiché lo stesso, seppur proprietario, detiene i beni conferiti solo in virtù della pregressa costituzione del trust, non a titolo personale, ma in favore del trust e ne dispone secondo le modalità che il “disponente” ha definito all’atto della costituzione del trust stesso;
- creditori dei beneficiari o loro eredi, che potranno operare una cessione solo con lo scioglimento del trust (il cui termine viene definito nell’atto di costituzione) ed il conseguente trasferimento della proprietà.
I Beneficiari sono coloro che, secondo le regole del trust, hanno diritto di percepire i redditi dei beni in trust durante la vigenza del trust o di ricevere la devoluzione del patrimonio del trust (denaro o altri beni) alla sua cessazione.
Altro soggetto (eventuale) del trust è il GUARDIANO: colui che controlla l’attività del trustee, fa in modo che il trustee adempia fedelmente le volontà scritte e consacrate dal disponente, acconsente agli atti più rilevanti, riceve la rendicontazione di ciò che il trustee ha compiuto.